Messaggio del 22 novembre 2012 pervenuto dall’ On. Rosa Villecco Calipari – Vice Presidente Gruppo PD Camera dei Deputati
Il Governo ha approvato l’ordine del giorno che ho presentato sulla tassazione IRPEF delle Pensioni di Guerra a titolo di reversibilità.
È un atto che impegna il Governo ad agire tempestivamente perché in Senato la norma sia abrogata definitivamente dalla Legge di Stabilità risolvendo questa detestabile sperequazione.
Ed io vigilerò perché questo avvenga veramente!
Sono sicura che vi farà piacere sapere che l’ordine del giorno stamattina è stato votato all’unanimità da tutta l’Aula della Camera dei Deputati ed in seguito è stato votato un altro ordine del giorno dello stesso tenore, a prima firma on. Baretta insieme a tutti i capigruppo della Commissione Bilancio.
Testo dell’ordine del giorno approvato.
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La Camera,
premesso che:
il comma 13 dell’articolo 3 (comma 17 dell’articolo 12 del testo iniziale) del disegno di legge di stabilità prevede l’abrogazione dell’esenzione IRPEF per le pensioni di guerra, per i soggetti titolari di reddito complessivo superiore ai 15.000 euro;
l’iniziativa risultava in evidente contraddizione con il principio del risarcimento del danno alla incolumità psicofisica delle persone colpite da qualsiasi tipologia di eventi, che è escluso da tassazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978, Testo Unico sulle pensioni di guerra;
le pensioni di guerra hanno natura risarcitoria e non di reddito e ciò per espressa presa di posizione da parte della stessa Corte Costituzionale 375 del 1989) e conseguentemente non sono mai state sottoposte a (sentenza n. tassazione nella storia del nostro Paese;
durante l’esame nella Commissione bilancio con un emendamento dei Relatori sono state escluse dalla tassazione IRPEF le pensioni dirette, lasciando quindi solo alle pensioni a titolo di reversibilità
superiori ai 15.000 euro l’abrogazione dell’esenzione dall’IRPEF;
la pensione di reversibilità, prevista peraltro in favore di una più ristretta categoria di soggetti nell’ambito della famiglia dell’invalido titolare di pensione di guerra diretta, deceduto per causa diversa da quella che ha dato luogo all’invalidità, è un beneficio derivato che, come la Corte 186 del 1985, risponde ad Costituzionale ha precisato con la sentenza n. esigenze di ordine naturale ed etico;
una pensione di reversibilità, sommata a un reddito di 15 mila euro annui, permette di vivere decorosamente a tutte quelle donne che hanno perso un familiare o che hanno dedicato la loro vita ad assistere un congiunto che portava addosso le conseguenze della guerra, agli orfani minori di 21 anni o maggiorenni inabili;
durante la discussione nella Commissione Bilancio è emersa la necessità di una revisione da parte della Ragioneria dello Stato in merito alle cifre complessive fornite per coprire l’esenzione fiscale
per i trattamenti di reversibilità per i congiunti di un titolare defunto di pensione di guerra in considerazione del fatto che si tratta di cifre con andamenti decrescenti e valutando l’oggettiva previsione
di risparmio su una platea numericamente limitata;
gli emendamenti presentati in Commissione sul comma 17 dell’articolo 12 sono stati accantonati su proposta del rappresentante del Governo, che ha assicurato la responsabilità dell’Esecutivo stesso affinché la disposizione sia modificata in modo da riportare i termini della questione al loro giusto equilibrio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a risolvere questa sperequazione rimasta insoluta nel testo, perché sia ristabilita, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, nonché specificamente dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978, l’esenzione dall’IRPEF anche per le pensioni di guerra a titolo di reversibilità.
9/5534-bis-A/63
Villecco Calipari,Ventura, Maran, Lenzi, Veltroni, Nannicini, Causi, Lo Moro, Realacci, Recchia, Rossa, Rugghia, Touadi, Verini, Calvisi, Ghizzoni, D’Incecco, Schirru.