Lavoro disabili e riforma Fornero: più posti grazie ai nuovi riconteggi.

Fonte: http://www.comune.roma.it

Gli strumenti per il collocamento mirato sono quelli previsti dalla Legge 68/99.

18 luglio 2012 – La riforma del lavoro approvata dal Ministro Fornero (divenuta legge 92/12 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 giugno scorso) ha portato una serie di novità riguardanti non solo pensionamenti e esodati, ma anche la categoria delle persone con disabilità, come indicato nel comma 27 dell’articolo 4 della riforma.

In particolare la novità riguarda la base occupazionale sulla quale le aziende devono calcolare il numero di assunzioni obbligatorie di persone disabili, attraverso le quote riservate. Vediamo in dettaglio le novità.

LA LEGGE 68/99 – L’articolo 4, comma 1 della legge 68/99 è quello che fa riferimento alle quote di assunzione riservate a lavoratori disabili. Si tratta di tranche che sono scaglionate a seconda del numero di dipendenti dell’azienda e della sua grandezza, alle quali corrispondono dei posti che le aziende sono tenute a riservate a lavoratori disabili. La legge impone quindi ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere un lavoratore disabile se si hanno da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del totale dei lavoratori quando si superano i 50 dipendenti.

NUOVI CONTEGGI – La novità introdotta con la riforma riguarda la considerazione della base occupazionale sulla quale effettuare il calcolo. Ovvero: quanti sono considerati “assunti” per calcolare la percentuale di quote riservate ai lavoratori disabili. In questo senso, la legge vede un evidente aumento della base occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione di lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all’estero (per la corrispondente durata), gli Lsu, i lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001, gli apprendisti. Tra i conteggiati, anche gli assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.”

Continua a leggere qui.